STATUTO Del comitato di quartiere Valle Galeria Libera ( Scarica lo statuto )

Art.1.
E’ costituito il Comitato Cittadino denominato “COMITATO DI QUARTIERE VALLE GALERIA LIBERA” Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto delle leggi nazionali, regionali ecc.

Art.2
Il Comitato ha sede nel Comune di Roma presso l’abitazione privata del Presidente in carica; la variazione della sede potrà essere disposta semplicemente dal Consiglio Direttivo. La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 20, è a tempo indeterminato.

Art.3
Il Comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte maggiormenteconsapevoli sul territorio sul quale opera, come attivo operatore in merito a:

• la tutela dell’ambiente,
• la salute pubblica,
• la difesa del territorio,
• la corretta applicazione della norme comunali, regionali e statali,
• la maggiore aggregazione dei cittadini,

Questo Comitato persegue la chiarezza e comprensibilità degli atti pubblici con ogni mezzo necessario,per la corretta gestione del territorio. Il Comitato si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio nonpotrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, salvo differenti disposizioni in tema di leggi. Qualora risultasse necessario, in ossequio alla realizzazione dei soli scopi istituzionali, di attribuire ai soci fondatori una forma di remunerazione economica ai loro esborsi, tali eventuali attribuzioni sarebbero regolate dalla vigente legislazione legge Italiana. Carattere volontario.

Art.4.
Il Comitato ha carattere volontario, apolitico, apartitico, aconfessionale, senza differenze di razza e non ha scopo di lucro. Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati. Patrimonio ed esercizi sociali.

Art.5.
Il patrimonio del Comitato è costituito da:

• contributi volontari dei soci fondatori,

• contributi volontari dei soci ordinari,

• contributi volontari di firmatari di petizioni o altro, simpatizzanti, di enti pubblici e privati.

Art.6.
L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.7.
Sono ammessi come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del comitato.

I soci si distinguono in:

• fondatori: coloro che hanno costituito il comitato sottoscrivendone l’atto costitutivo,

• ordinari: coloro che, iscritti, aderiscono alle azioni in genere del comitato. L’iscrizione al comitato è intrasmissibile.

La qualifica di socio ordinario da diritto:
• a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del comitato;
• a proporsi come candidato;
• ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dal comitato.

La qualifica di Socio Ordinario è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea. Ogni aspirante Socio Ordinario ha diritto di prendere visione del presente statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo- conseguente alla sua adesione al comitato stesso. L’iscrizione al Comitato è convalidata dalla firma del Presidente su modulo predisposto. L’elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica, a cura del Segretario.

Art.8.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata con la maggioranza del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell’Assemblea. L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su delibera motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art.9.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. Amministrazione

Art.10.
Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo scelto tra i soci fondatori e quindi ordinari. I consiglieri sono nominati dall’Assemblea, durano in carica due anni e possono essere rieletti anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio economico relativo al secondo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione del Comitato. Qualora venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso personale, inviato via “email”, o via messaggio contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente del segretario o del vice presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.11.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Il Presidente ha funzione di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente, in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. Il Tesoriere ha funzione di provvedere ad eventuali pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare eventuali rapporti con le Banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi.Il Segretario ha funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci, con le istituzioni, curare l’immagine del Comitato e più in genere una ampia funzione generale e trasversale di completamento nelle varie operazioni. E’ possibile cumulare più cariche in capo allo stesso consigliere. Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare incarichi propri relativi ad una nomina posta in capo ai medesimi per l’espletamento di particolari compiti o incarichi anche ad un altro socio non facente parte del Consiglio Direttivo.

Art.12.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio economico.

Art.13.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere e quindi con estrema attenzione alla possibilità finanziarie del momento; le decisioni dovranno in ogni caso essere ratificate dall’Assemblea.

Art.14.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Assemblea

Art.15.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del bilancio economico dell’esercizio precedente, mediante comunicazione scritta a ciascun socio anche in via telematica e almeno otto giorni prima della data prefissata; viene contestualmente inviato l’ordine del giorno.

Art.16.
L’Assemblea delibera sul bilancio economico predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali del Comitato.

Art.17.
Tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato hanno diritto di intervenire nell’Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega esclusivamente da altri soci.

Art.18.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da Vice Presidente; inmancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente dell’Assemblea tra i presenti. In assenza del Segretario del Comitato, il Presidente dell’Assemblea provvede a nominarne temporaneamente uno. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di verificare la regolarità delle eventuali deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Il processo verbale delle trattazioni dell’Assemblea deve essere redatto e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.19.
L’Assemblea è validamente costituita con la sola presenza dei soci convenuti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Scioglimento

Art.20.
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti dei socie il voto favorevole dei soci fondatori; nel caso, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, eventuale compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. Nell’ipotesi in cui allo scioglimento del Comitato votino contrari i Soci Fondatori, la delibera dell’Assemblea dovrà contare sulla unanimità dei voti. Norme generali

Art.21.
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Scarica lo statuto